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venerdì 15 novembre 2013

contro la pena di morte


VIDEO 3'

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene

1764



        Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d’anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a’ suoi concittadini, co’ quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll’incertezza dell’esito de’ suoi delitti, colla brevità del tempo di cui ne goderebbe i frutti. L’esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai piú forte che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce piú che non lo corregge.


Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto piú funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. 
Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.    


leggere p.39 e p. 69 i capitoli su TORTURA E PENA DI MORTE








Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte*.

* (Nota all’art. 27, quarto comma).
Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono state soppresse con l’art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.


IN ITALIA LA PENA DI MORTE E' STATA CANCELLATA 

SIA DAL CODICE PENALE CHE DALLA COSTITUZIONE





ARTT. 1-9




Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
 
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.


L'IMPEGNO DI AMNESTY INTERNATIONAL





 DATI PENA DI MORTE NEL MONDO NEL 2017, 3'





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