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giovedì 6 novembre 2014

tutela dei beni comuni e costituzione




Parlare di beni comuni significa riflettere sulla proprietà di un bene non a partire dal soggetto che ne è titolare ma concentrandosi sulla funzione che tale bene può svolgere all’interno di una comunità; da ciò è possibile far discendere una prima definizione: i beni comuni sono quei beni funzionali all’esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo della personalità e devono essere tutelati e conservati in favore delle generazioni future (testo Commissione Rodotà, 2007) In quest’ottica, non è più tanto rilevante l’appartenenza del bene (proprietà pubblica o privata), quanto la sua gestione che deve coinvolgere i soggetti interessati e garantire l’accesso aperto a tutti per l’esercizio di diritti fondamentali.


Bisogna affrontare la questione a partire da un’analisi storico-genealogica che individua nel fenomeno delle enclosures la prima forma di privatizzazione dei beni comuni e ciò si pone come condizione per la nascita del capitalismo moderno attraverso l’accumulazione originaria descritta da Marx. E così, in questa morsa, si dà «l’origine di quella opposizione complementare di pubblico e privato che disegna apparentemente senza resti la struttura politica e giuridica della modernità occidentale».
Ecco che, da questo momento, la storia dei beni comuni può essere letta in controluce come una narrazione delle sottrazioni di risorse comuni in favore dello sviluppo capitalistico; una storia che ci porta fino alle contemporanee privatizzazioni (non solo di beni materiali) ed affidamenti in gestione di servizi pubblici.



"Ma che cosa sono i “Beni comuni”: sono beni ad accesso universale, da cui nessuno può essere escluso, in quanto essenziali per la vita (connotazione positiva) e dei quali occorre assicurare il non esaurimento, in quanto beni finiti e soggetti ad esaurimento in relazione alla pressione di utilizzo individuale (diritti di solidarietà, di terza generazione). Come tali devono essere gestiti in maniera democratica, mediante forme di democrazia partecipata Ciò ha due implicazioni: l’accesso universale e la possibilità di un uso programmato nel lungo periodo. Di qui la necessità di sottrarli alla legge del profitto e di affidarne la gestione a forme pubbliche partecipate.

Alla base di questi principi vi è quindi l’appropriatezza d’uso dei servizi, dell’acqua, del territorio, delle fonti energetiche,della Cultura, dei Servizi socio-sanitari che devono essere sottratti all’egoismo proprietario, garantendone l’accesso e la durata nel tempo.

E proprio la nostra Costituzione apre larghi spazi ad una concezione basata sul riconoscimento del carattere sociale dell’attività economica anche privata e prevede la gestione pubblica delle attività di interesse collettivo" Un manifesto dei beni comuni
 
COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
coordinata e indirizzata a fini sociali.
Art. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad Enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale……
Art. 43 Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
Enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti
di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
Art. 44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata……
Art. 45 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione…..***
Art. 46………la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborarte,
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.
Art. 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio…
 

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